{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-55_1996-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8444&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "abb8df754fecc9a739f59d0e1c81781c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:59", "Checksum": "45440db33ac4832c67cddef8670d9b4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.55\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCon lettera 26 settembre 1994 (doc. G) la creditrice ha chiesto il rimborso, previo termine di preavviso di sei settimane, per il 7 novembre 1994. Di conseguenza sia il mutuo ipotecario che i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie doc. N, O e P erano esigibili il giorno della domanda di esecuzione, i PE essendo stati emessi il 10 novembre 1994.\nh) In casu risultano pertanto __________ i requisiti di cui al considerando doc. 1.c). Infatti vi è contratto di mutuo scritto. Gli escussi non hanno negato che vi sia stato il trasferimento del capitale mutuato, tra l’altro dimostrato dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte della procedente. Inoltre la pretesa posta in esecuzione è esigibile.\nI doc. B, E, O, P e Q costituiscono pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\ni) Con la concessione del mutuo ipotecario doc. B le parti hanno concordato un interesse annuo al tasso del 6.5%. Dal punto 3 della Convenzione doc. F risulta che gli escussi si sono riconosciuti debitori oltre che delle pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie pure di tre interessi annui maturati al tasso del 10% annuo.\nDi conseguenza il rigetto provvisorio delle opposizioni, come correttamente ritenuto dal primo giudice, può essere concesso oltre che per il capitale anche per gli interessi posti in esecuzione in quanto inferiori a tale massimo. Ex art 104 cpv. 2 CO gli stessi tassi possono essere applicati anche agli interessi di mora. Non giustificate sono invece le spese di Fr. 208.20 (cfr. doc. G), per questo importo non trovandosi agli atti alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nDi conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso limitatamente a Fr. 356’041.80 oltre interessi al 6.5% dall’8 novembre 1994 su Fr. 322’000.-- e al 7.5% dall’8 novembre 1994 su Fr. 34’041.80.\n2. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda delle parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art.9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. Considerato che in sede di appello la creditrice è patrocinata non più da un avvocato del suo servizio giuridico, ma da un rappresentante legale esterno, per cui ci si può riferire a grandi linee alla TOA, tenuto conto del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità complessiva va fissata in Fr. 2'000.-- (cfr anche art. 10 e 11 TOA), ossia Fr. 1'000.-- per ciascun dispositivo.\n3. Gli appelli 27 febbraio 1995 di __________ e __________ __________ formulati in un solo atto, vanno quindi parzialmente accolti.\nTasse di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza degli appellanti (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati\npronuncia\nI. L’appello 27 febbraio 1995 __________ e __________ __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 14/15 febbraio 1995 del Pretore di Locarno-Città (inc. __________ e __________ è così riformata:\n“1. L’istanza 16 gennaio 1995 __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ e __________ al PE n. __________ del 10/14 novembre 1994 dell’UEF di Locarno limitatamente a Fr. 356’041.80 oltre interessi al 6.25% dall’8 novembre 1994 su Fr. 322’000.-- e al 7.5% dall’8 novembre 1994 su Fr. 34’041.80 --.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ e __________ in solido, i quali rifonderanno in solido __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”\nI.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 360.--, già anticipata dagli appellanti, è a carico in solido di __________ e __________, che rifonderanno in solido __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità.\nII. L’appello 27 febbraio 1995 di __________ e __________, __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 14/15 febbraio 1995 del Pretore di Locarno-Città (inc. __________ e __________) è così riformata:\n“1. L’istanza 16 gennaio 1995 __________ è parzialmente accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ e __________ al PE n. __________ del 10/14 novembre 1994 dell’UEF di Locarno limitatamente a Fr. 356’041.80 oltre interessi al 6.25% dall’8 novembre 1994 su Fr. 322’000.-- e al 7.5% dall’8 novembre 1994 su Fr. 34’041.80--.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ e __________ in solido, i quali rifonderanno in solido __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”"}