{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-55_1996-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8444&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "abb8df754fecc9a739f59d0e1c81781c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:59", "Checksum": "45440db33ac4832c67cddef8670d9b4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.55\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nLa volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, quale per esempio la cartella ipotecaria (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido ricnoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).\nd) Ex art. 116 CO l’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di uno nuovo non si presume. Se non vi sono altri indizi, non si può dedurre l’animus novandi solo dalla costituzione di un nuovo rapporto di credito tra le stesse parti. In primo luogo vanno considerate le dichiarazioni e gli interessi delle parti per poter decidere se la precedente obbligazione è estinta oppure continua a sussistere. A negare la novazione induce per esempio la semplice modifica delle modalità (cfr. DTF 107 II 481; Gauch/Schluep, Schw. Obligationenrecht, 5. ed., vol. II m. 3221 p. 204; OR-Gonzenbach, n. 6 ad art. 116 CO p. 633-634 e rif. ivi).\ne) Secondo l’art. 855 CC mediante la costituzione di una cartella ipotecaria, il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione. Questa norma non è di natura imperativa. Le parti, come previsto al cpv. 2, possono pertanto stabilire che il credito di base o causale continui a sussistere accanto al credito astratto garantito mediante cartella ipotecaria, al fine di facilitarne e garantirne il pagamento (cfr. DTF 119 III 107; Steinauer, Les Droits réels, vol. III. n. 2937b p. 246-247; Zobl, Zur Sicherungsübereignung von Schuldbriefen in ZGBR n. 68 (1987) p. 286).\nf) Dalla documentazione agli atti si evince che il 13 ottobre 1989 (doc. B) __________ ha concesso agli appellanti un credito ipotecario di Fr. 350’000.-- all’interesse del 6.5%, Il 2 agosto 1993 la creditrice ha confermato il mutuo ai debitori (doc. E). Il giorno seguente le parti hanno sottoscritto una convenzione (doc. F), con la quale è stato concordato che le cartelle ipotecarie doc. O, P e Q, già cedute in proprietà a favore della banca con la concessione del mutuo, restavano da essa acquisite in proprietà. Dal punto 2 cpv. 2 della citata convenzione si deduce che le cartelle ipotecarie erano intese quali garanzie per i crediti concessi dalla __________ ai debitori. Con scritto 26 settembre 1994 (doc. G) __________ ha formulato disdetta con preavviso di sei settimane chiedendo il rimborso della somma mutuata per il 7 novembre 1994, oltre interessi e spese.\nOra dall’esame dei citati documenti emerge che vi è identità tra i titoli di credito indicati sui PE e posti a fondamento delle istanze di rigetto con quelli ritenuti dal primo giudice quali riconoscimenti di debito. Infatti il credito oggetto della concessione di credito doc. B, così come della conferma doc. E, ha continuato a sussistere accanto ai crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie doc. O, P e Q, anche dopo la stipulazione delle convenzione doc. F. Questa convenzione non ha infatti comportato alcuna novazione ex art. 116 CO del rapporto di credito orginario, non emergendo indizio alcuno circa la volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto creditorio. Dal punto 2 cpv. 2 del doc. F risulta d’altronde chiaramente che le cartelle ipotecarie doc. N, O e P non sono state acquisite dalla banca in pagamento del mutuo ipotecario, bensì a sua garanzia. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vi è stata novazione del credito di base, per cui i crediti astratti incorporati nelle cartelle ipotecarie hanno continuato a sussistere in giustapposizione al credito ipotecario originario.\ng) Secondo il punto 3 cpv. 2 della convenzione doc. F, in deroga di un’eventuale disposizione stabilita nelle cartelle ipotecarie e relativa ai periodi e ai termini di disdetta, __________ poteva far valere le pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie alle stesse condizioni dei crediti da esse garantiti.Una disdetta particolare delle pretese incorporate dalle cartelle ipotecarie non era necessaria."}