{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-55_1996-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8444&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "abb8df754fecc9a739f59d0e1c81781c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:59", "Checksum": "45440db33ac4832c67cddef8670d9b4f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1996 14.1995.55\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nIn\nnome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 16 gennaio 1995 da\n|\n|\n__________ (patr. dall'avv. __________)\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ __________ (ambedue patr. dall’avv. __________\n|\ntendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 10/14 novembre 1994 dell’UEF di Locarno;\nsulle quali istanze il Pretore di Locarno-Città con decisioni 14 febbraio 1995 ha così deciso:\n(PE n. __________ - __________ quale debitore solidale - __________ (PE n. __________ - __________ quale terza proprietaria del pegno - __________\n(PE n. __________ - __________ quale debitrice solidale - __________ (PE n. __________ - __________ quale terzo proprietario del pegno - __________\n“1. L’istanza è accolta.\n§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dai convenuti __________ e __________ ai precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 356’250.-- oltre interessi del 6.25% dall’8 novembre 1994 su Fr. 322’000.-- e del 7.5% dall’8 novembre 1994 su Fr. 34’250.--, nonchè Fr. 198.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 400.-- sono poste a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno all’istante, pure in solido, l’importo di Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto 27 febbraio 1995 hanno postulato la reiezione delle istanze, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 23 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ e __________ del 10/14 novembre 1994 dell’UEF di Locarno __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ quale debitore solidale e terzo proprietario del pegno risp. con PE n. __________ e __________ __________ quale debitrice solidale e terza proprietaria del pegno, indicando quale titolo di credito: “Disdetta del 26.09.1994 - 3 cartelle ipotecarie al portatore: Fr. 150’000.-- nom. del 18.04.1989, __________ in IX rango - Fr. 100’000.-- nom. del 06.10.1989, __________ in X rango - Fr. 100’000.-- nom. del 06.10.1989, __________ in XI rango, gravanti la part. __________ __________. Proprietari debitori: __________ e __________ in ragione di ½ ciascuno. Conferma di credito del 2.08.1993 e del 13.10.1989.”\nInterposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto i rigetti provvisori al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sulla lettera 13 ottobre 1989 (doc. B) con la quale ha concesso agli escussi un credito di Fr. 350’000.-- all’interesse del 6 1/2%, così come sulla conferma 2 agosto 1993 (doc. E). __________ ha prodotto inoltre tre cartelle ipotecarie al portatore per l’importo nominale di complessivi Fr. 350’000.-- (doc. O, P e Q), gravanti la part. n.__________ del Comune __________ di proprietà di __________ e __________. Con scritto 26 settembre 1994 (doc. G) la creditrice ha formulato disdetta, chiedendo con il preavviso di sei settimane, il rimborso del mutuo ipotecario per il 7 novembre 1994, oltre a interessi e spese.\nC. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno argomentato che sui PE in oggetto sono indicati quali titoli di credito tre cartelle ipotecarie così come le conferme di credito 2 agosto 1993 e 13 ottobre 1989, per cui si evince che la creditrice ha posto, a fondamento del credito in oggetto, le cartelle ipotecarie detenute in sua proprietà. Dalla convenzione 3 agosto 1993 (doc. F) risulta che, mediante tale accordo e l’implicita cessione in proprietà delle cartelle ipotecarie alla creditrice, è subentrata novazione ex art. 855 CC. Da quel momento, secondo i coniugi __________ è creditrice unicamente sulla base dei crediti incorporati nei citati titoli ipotecari. Tuttavia non essendo la disdetta doc. G diretta contro le cartelle ipotecarie, in particolare contro i crediti ivi incorporati, il giorno dell’inoltro della domanda di esecuzione la pretesa in esame non era ancora esigibile. Gli escussi hanno poi rilevato che modifiche unilaterali del tasso d’interesse da parte del creditore, non sottoscritte dal debitore, non costituiscono riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, ritenuto che una cartella ipotecaria non costituisce titolo di rigetto per quanto attiene agli interessi ivi indicati .\nD. Con sentenza 14/15 febbraio 1995 il Pretore di Locarno-Città ha accolto le istanze argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sia sulle cartelle ipotecarie doc. O, P e Q, sia, come emerge dai PE, sulla lettera di concessione di credito 13 ottobre 1989 (doc. B) e la conferma 2 agosto 1993 (doc. E). Il primo giudice ha rilevato che il doc. B costituisce da solo valido riconoscimento di debito per l’importo di Fr. 151’482.--, che risulta essere stato effettivamente trasferito agli escussi. Il doc. E, sottoscritto per approvazione dai debitori costituisce pure titolo di rigetto a concorrenza di Fr. 341’631.65 e ciò indipendentemente dalle cartelle ipotecarie. In sede pretorile è stato poi rilevato che in base alla convenzione 3 agosto 1993 (doc. F) __________ aveva la facoltà di far valere le pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie senza una disdetta particolare, per cui è stata respinta l’eccezione di inesigibilità sollevata dagli escussi, atteso che anche le tre cartelle ipotecarie costituiscono validi riconoscimenti di debito. Gli interessi posti in esecuzioni sono stati ritenuti giustificati ed il tasso richiesto applicabile ex art. 104 cpv. 2 CO anche agli interessi di mora."}