I), questo importo non essendo coperto da alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Di conseguenza il rigetto provvisorio delle opposizioni può essere concesso per Fr. 157’543.25 oltre interessi al 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 150’000.-- e al 7.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 7’543.25. 2. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto o l'ammissibilità di un'opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un'equa indennità come risarcimento delle spese.