G risulta che gli escussi si sono riconosciuti debitori, oltre che delle pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie, pure di tre interessi annui maturati al tasso del 10% annuo. Di conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione, come correttamente ritenuto dal primo giudice, può essere concesso oltre che per il capitale anche per gli interessi posti in esecuzione in quanto inferiori al massimo del 10%. Ex art. 104 cpv. 2 CO gli stessi tassi possono essere applicati anche agli interessi di mora. Non giustificate sono invece le spese di Fr. 206.75 (cfr. doc. I), questo importo non essendo coperto da alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.