Il mutuatario non ha negato che vi sia stato il trasferimento del capitale mutuato, tra l’altro dimostrato dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte della procedente. Inoltre la pretesa posta in esecuzione è esigibile. I doc. B, D, E, F, N ed O costituiscono pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. i) Con la concessione del mutuo ipotecario doc. B le parti hanno concordato un interesse dell’8%. Dal punto 3 della convenzione doc. G risulta che gli escussi si sono riconosciuti debitori, oltre che delle pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie, pure di tre interessi annui maturati al tasso del 10% annuo.