Infatti il credito ipotecario originario, oggetto della concessione di credito doc. B, così come delle relative conferme doc. D, E e F, ha continuato a sussistere accanto ai crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie doc. N e O, anche dopo la stipulazione della convenzione doc. G. Questa convenzione non ha infatti comportato alcuna novazione del rapporto di credito originario ex art. 116 CO, non emergendo indizio alcuno circa la volontà delle parti di costituire un nuovo rapporto creditorio. Dal punto 2 cpv. 2 del doc. G emerge poi chiaramente che le cartelle ipotecarie doc. N ed O non sono state acquisite dalla banca in pagamento del mutuo ipotecario, bensì a sua garanzia.