I non è però diretta contro le cartelle ipotecarie, in particolare contro i crediti ivi incorporati, per cui il giorno dell’inoltro della domanda di esecuzione il credito non sarebbe stato ancora esigibile. D. Con sentenza 16 febbraio 1995 il Pretore di Locarno-Città ha accolto le istanze, argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sia sulle due cartelle ipotecarie doc. N e O, sia, come è evincibile dai PE, sulle conferme di credito 2 agosto 1993 (doc. F) e 23 ottobre 1992 (doc. E). Il primo giudice ha rilevato che il doc. B costituisce da solo valido riconoscimento di debito per l’importo di Fr.