I) la creditrice ha chiesto il rimborso per il 20 ottobre 1994 del credito ipotecario, scaduto il 30 giugno 1994, oltre ad interessi e spese. C. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno sostenuto che non vi è identità tra i titoli di credito indicati nei PE e quelli prodotti a fondamento delle istanze di rigetto, ad eccezione delle cartelle ipotecarie. Dalla convenzione 3 agosto 1993 (doc. G) risulta che mediante tale accordo e l’implicita cessione in proprietà delle cartelle ipotecarie alla creditrice si è avverata una novazione ex art. 855 CC.