del 06.10.1989, dg. __________, in IX rango gravanti la part. __________, proprietari-debitori: __________ e __________. Conferma di credito del 02.08.1993, 23.10.1992”. Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa sulla lettera 23 ottobre 1990 (doc. B) con la quale ha concesso all’escusso un credito ipotecario di Fr. 150’000.-- all’interesse dell’8 3/4%, così come sulle proroghe 14 febbraio 1991 (doc. D), 23 ottobre 1992 (doc. E) e 2 agosto 1993 (doc. F), con le quali la validità del credito è stata prorogata fino al 30 giugno 1994.