Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dai convenuti __________ e __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 157’750.-- oltre interessi del 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 150’000.-- e del 7.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 7’750.--, nonché Fr. 198.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giudizio di Fr. 300.-- sono poste a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno all’istante, pure in solido, l’importo di Fr. 500.-- a titolo di indennità.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello dagli escussi che con atto 27 febbraio 1995 hanno postulato la reiezione delle istanze, protestate spese e ripetibili;