{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-54_1996-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8443&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66f351fd73e4b7daabc79738a304d25c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:36", "Checksum": "552f2d17f60baa836d1f657dd8e12205", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCon la conferma 2 agosto 1993 (doc. F), il mutuo ipotecario è stato prorogato fino al 30 giugno 1994. Con lettera 26 settembre 1994 (doc. I) la creditrice ne ha chiesto il rimborso per il 20 ottobre 1994. Di conseguenza sia il mutuo ipotecario che i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie doc. N ed O erano esigibili il giorno della domanda di esecuzione, successiva a tale data. Il PE è stato infatti emesso il 3 novembre 1994, e non il 3 ottobre 1994 come preteso dagli appellanti, la data di ricezione 7 ottobre 1994 essendovi stata apposta erroneamente.\nh) In casu risultano pertanto adempiuti i requisiti di cui al considerando 1.c). Infatti vi è contratto di mutuo scritto. Il mutuatario non ha negato che vi sia stato il trasferimento del capitale mutuato, tra l’altro dimostrato dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte della procedente. Inoltre la pretesa posta in esecuzione è esigibile.\nI doc. B, D, E, F, N ed O costituiscono pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\ni) Con la concessione del mutuo ipotecario doc. B le parti hanno concordato un interesse dell’8%. Dal punto 3 della convenzione doc. G risulta che gli escussi si sono riconosciuti debitori, oltre che delle pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie, pure di tre interessi annui maturati al tasso del 10% annuo.\nDi conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposizione, come correttamente ritenuto dal primo giudice, può essere concesso oltre che per il capitale anche per gli interessi posti in esecuzione in quanto inferiori al massimo del 10%. Ex art. 104 cpv. 2 CO gli stessi tassi possono essere applicati anche agli interessi di mora. Non giustificate sono invece le spese di Fr. 206.75 (cfr. doc. I), questo importo non essendo coperto da alcun riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nDi conseguenza il rigetto provvisorio delle opposizioni può essere concesso per Fr. 157’543.25 oltre interessi al 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 150’000.-- e al 7.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 7’543.25.\n2. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto o l'ammissibilità di un'opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità, nella procedura di rigetto dell'opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall'art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20'000.--. Considerato che in sede di appello la creditrice è patrocinata non più da un avvocato del suo servizio giuridico, ma da un patrocinatore libero professionista per cui ci si può riferire a grandi linee alla TOA, tenuto conto del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l'indennità va fissata in Fr. 1'000.-- (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).\n3. L'appello di __________ e __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza degli appellanti (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF, nonché i disposti citati\npronuncia\nI. L’appello 27 febbraio 1995 di __________ e __________, __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 16 febbraio 1995 del Pretore di Locarno-Città è così riformata:\n“1. L’istanza 21 novembre 1994 __________ __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza sono rigettate in via provvisoria le opposizioni interposte da __________ e __________ al PE n. __________ del 3/7 novembre 1994 dell’UEF di Locarno per Fr. 157’543.25 oltre interessi al 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 150’000.-- e al 7.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 7’543.25.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ e __________ in solido, i quali rifonderanno in solido __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dagli appellanti, è a carico in solido di __________ e __________, che rifonderanno in solido __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione a:\n-__________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}