{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-54_1996-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8443&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "66f351fd73e4b7daabc79738a304d25c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:36", "Checksum": "552f2d17f60baa836d1f657dd8e12205", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.1996 14.1995.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 febbraio 1996/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanze 21 novembre 1994 da\n|\n|\n__________ (patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n____________________ (ambedue patr. dall'avv. __________\n|\ntendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ del 3/7 novembre 1994 dell’UEF di Locarno;\nsulle quali istanze il Pretore di Locarno-Città con sentenza 16 febbraio 1995 ha così deciso:\n(PE n. __________- __________ quale debitore - __________ (PE n. __________ - __________ quale terza proprietaria del pegno - __________\n“1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dai convenuti __________ e __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 157’750.-- oltre interessi del 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 150’000.-- e del 7.5% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 7’750.--, nonché Fr. 198.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giudizio di Fr. 300.-- sono poste a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno all’istante, pure in solido, l’importo di Fr. 500.-- a titolo di indennità.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dagli escussi che con atto 27 febbraio 1995 hanno postulato la reiezione delle istanze, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 3/7 novembre 1994 dell’UEF di Locarno __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, quale debitore, e __________, quale terza proprietaria del pegno, per l’incasso di Fr. 157’750.-- oltre interessi al 6% dal 21 ottobre 1994 fino a Fr. 150’000.-- e al 7.5% dal 21 ottobre 1994 da Fr. 150’000.--, indicando quale titolo di credito: “Disdetta del 26.09.1994 - 2 cartelle ipotecarie al portatore: Fr. 100’000.-- nom. del 06.10.1989, dg. __________, VIII rango - Fr. 100’000.-- nom. del 06.10.1989, dg. __________, in IX rango gravanti la part. __________, proprietari-debitori: __________ e __________. Conferma di credito del 02.08.1993, 23.10.1992”.\nInterposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sulla lettera 23 ottobre 1990 (doc. B) con la quale ha concesso all’escusso un credito ipotecario di Fr. 150’000.-- all’interesse dell’8 3/4%, così come sulle proroghe 14 febbraio 1991 (doc. D), 23 ottobre 1992 (doc. E) e 2 agosto 1993 (doc. F), con le quali la validità del credito è stata prorogata fino al 30 giugno 1994. __________ ha prodotto inoltre due cartelle ipotecarie al portatore per gli importi nominali di ciascuna Fr. 100’000.-- (doc. N e O), gravanti la part. n. __________del Comune di __________ di proprietà di __________ e __________ Con scritto 26 settembre 1994 (doc. I) la creditrice ha chiesto il rimborso per il 20 ottobre 1994 del credito ipotecario, scaduto il 30 giugno 1994, oltre ad interessi e spese.\nC. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno sostenuto che non vi è identità tra i titoli di credito indicati nei PE e quelli prodotti a fondamento delle istanze di rigetto, ad eccezione delle cartelle ipotecarie. Dalla convenzione 3 agosto 1993 (doc. G) risulta che mediante tale accordo e l’implicita cessione in proprietà delle cartelle ipotecarie alla creditrice si è avverata una novazione ex art. 855 CC. Di conseguenza, secondo i coniugi __________, da quel momento la banca sarebbe creditrice unicamente sulla base dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie. La disdetta doc. I non è però diretta contro le cartelle ipotecarie, in particolare contro i crediti ivi incorporati, per cui il giorno dell’inoltro della domanda di esecuzione il credito non sarebbe stato ancora esigibile.\nD. Con sentenza 16 febbraio 1995 il Pretore di Locarno-Città\nha accolto le istanze, argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sia\nsulle due cartelle ipotecarie doc. N e O, sia, come è evincibile dai PE, sulle\nconferme di credito 2 agosto 1993 (doc. F) e 23 ottobre 1992 (doc. E). Il primo\ngiudice ha rilevato che il doc. B costituisce da solo valido riconoscimento di\ndebito per l’importo di Fr. 150’000.--, che risulta essere stato effettivamente\ntrasferito agli escussi il 17 ottobre 1990. Inoltre in base alla convenzione 3\nagosto 1993 (doc. G), sottoscritta dagli escussi, __________ aveva la facoltà\ndi far valere le pretese incorporate nelle cartelle ipotecarie senza una disdetta\nparticolare. In prima sede sono state pertanto considerate anche le due\ncartelle ipotecarie doc. N e O quali validi titoli di rigetto provvisorio delle\nopposizioni. Gli interessi posti in esecuzione dalla creditrice sono stati\nritenuti giustificati in base alla convenzione doc. G ed il tasso richiesto,\napplicabile anche agli interessi di mora ex art. 104 cpv. 2 CO.\nE. Contro il giudizio pretorile si sono tempestivamente aggravati gli escussi, riconfermandosi in sostanza nelle loro allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 23 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}