Per i quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF, 1022 cpv. 1 e 2 CO, nonchè i disposti citati pronuncia I. L’appello 17 febbraio 1995 __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 19 luglio 1994 del__________ __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________del 7/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 200’000.-- oltre interessi al 6% dal 15 giugno 1994. 2. La tassa di giustizia di Fr.