Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, oltre a questa facoltà di disdetta, la banca si è riservata secondo l’art. 13 delle Condizioni generali (doc. D), sottoscritte pure dalla debitrice, il diritto di disdire in ogni momento il prestito. Incontestatamente il credito è stato rinnovato. Con lettera 21 marzo 1994 (doc. E), la banca ha disdetto la facilitazione chiedendo il rimborso di Fr. 614’150.-- per il 5 aprile 1994. Pertanto essendo il credito, per il quale è stato emesso in garanzia il vaglia cambiario in esame, divenuto esigibile e non essendo stato rimborsato, la creditrice può far valere i diritti derivanti dal titolo cambiario doc. H. e) Il vaglia cambiario doc.