Il debitore non deve consegnare nè soldi, nè altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, nè un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232). c) Ex art. 1022 cpv. 1 e 2 CO l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorchè l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.