In prima sede è poi stato rilevato che __________ aveva concesso un credito in conto anticipo fisso alla __________ per l’importo di fr. 600’000.--, garantito tra l’altro dal vaglia cambiario doc. H. Il credito è stato tacitamente rinnovato con lettera 11 gennaio 1994, sottoscritta per accordo dalla mutuataria. Essendo la facilitazione stata disdetta conformente alle Condizioni generali art. 13 per il 5 aprile 1994 (doc. E) è venuta a realizzarsi la condizione sospensiva sotto la quale era stato emesso il vaglia cambiario, che d’altronde la mutuataria aveva espressamente autorizzato a completare dei dati mancanti fino all’importo massimo di Fr. 200’000.-- (doc. H). Secondo la prima giudice