dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________01 dell’8/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 febbraio 1995 ha così pronunciato: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 200’240.-- oltre interessi dell’8% a far tempo dal 15 giugno 1994. 2. La tassa di Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 200.-- a titolo di ripetibili.