{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-51_1996-04-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8442&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ed1b1510a480425d97dc6ef3e546c5fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.1996 14.1995.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:44", "Checksum": "72284ec553fd28c2f248cc0e5ee3c80a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.1996 14.1995.51\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del creditore/beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere nè trasferito, nè discontato. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare nè soldi, nè altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, nè un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36 p. 232).\nc) Ex art. 1022 cpv. 1 e 2 CO l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorchè l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.\nd) Nell’ambito della concessione da parte del__________ di un credito d’investimento in conto anticipo a termine fisso di Fr. 600’000.-- alla __________, quest’ultima oltre ad altre garanzie, ha emesso il vaglia cambiario doc. H, avallato tra l’altro da __________ i. La durata del credito era prevista fino al 30 settembre 1993, tacitamente rinnovabile di tre o sei mesi salvo disdetta, preavviso contrario o mancato pagamento degli interessi maturati. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, oltre a questa facoltà di disdetta, la banca si è riservata secondo l’art. 13 delle Condizioni generali (doc. D), sottoscritte pure dalla debitrice, il diritto di disdire in ogni momento il prestito. Incontestatamente il credito è stato rinnovato. Con lettera 21 marzo 1994 (doc. E), la banca ha disdetto la facilitazione chiedendo il rimborso di Fr. 614’150.-- per il 5 aprile 1994. Pertanto essendo il credito, per il quale è stato emesso in garanzia il vaglia cambiario in esame, divenuto esigibile e non essendo stato rimborsato, la creditrice può far valere i diritti derivanti dal titolo cambiario doc. H.\ne) Il vaglia cambiario doc. H risulta essere stato avallato dall’escusso. Dall’autorizzazione 14 giugno 1993 sottoscritta anche da quest’ultimo si evince quanto segue:\n“.....\nCon riferimento al credito di Fr. 600’000.-- da voi confermatoci con lettera di conferma del 14 giugno 1993, vi alleghiamo a garanzia del credito suddetto, un vaglia cambiario emesso in data 14 giugno 1993, privo dell’indicazione dell’importo e della data di scadenza.\nCon la presente vi autorizziamo a completare detto vaglia cambiario, indicando la somma dovuta alla banca dai sottoscritti a dipendenza del credito citato in ingresso, comprensiva di interessi e spese fino ad un massimo di\nFr. 200’000.-- (Franchi duecentomila)\ne la data di scadenza entro il\n14 giugno 1994\ndando sin d’ora per accettate queste completazioni.\n..........”\nDal tenore di questo documento risulta che la banca era legittimata a completare il vaglia cambiario in oggetto, emesso in garanzia del credito concesso alla __________, fino all’importo massimo previsto di Fr. 200’000.-- e che la scadenza era prevista entro il 14 giugno 1994. Pertanto il vaglia cambiario doc. H, completato con il citato importo e la data di scadenza 14 giugno 1994, costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, ex art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO il tasso d’interesse può essere concesso solo al tasso del 6% dal 15 giugno 1994. Per le altre spese la creditrice non ha prodotto alcun giustificativo.\n3. L’appello 17 febbraio 1995 __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza dell’appellante (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF, 1022 cpv. 1 e 2 CO, nonchè i disposti citati\npronuncia\nI. L’appello 17 febbraio 1995 __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 8 febbraio 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 19 luglio 1994 del__________ __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________del 7/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 200’000.-- oltre interessi al 6% dal 15 giugno 1994.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà a__________ __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.”"}