{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-51_1996-04-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8442&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ed1b1510a480425d97dc6ef3e546c5fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.1996 14.1995.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:44", "Checksum": "72284ec553fd28c2f248cc0e5ee3c80a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.1996 14.1995.51\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Per l’art. 97n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processsuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.\nb) Ex art. 385 cpv. 1 CPC le questioni, che secondo la legge di esecuzione e fallimenti, devono essere deferite all’autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secono la loro competenze.\nSecondo l’art. 387 cpv. 1 CPC nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 82 LEF), esse vengono citate a comparire entro un breve termine.\nEx art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le loro eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto la pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.\nIl principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 331 e rif. ivi).\nNel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).\nc) In casu l’escusso ha sollevato in sede di contraddittorio un’eccezione d’ordine contestando la legittimazione del rappresentante del__________ comparso all’udienza.\nDalla documentazione agli atti risulta che in data 27 settembre 1994 __________ ha inviato alla Pretura uno scritto (doc. B) attestante che l’avv. __________ vicedirettore della banca, era validamente autorizzato a rappresentare quest’ultima in ogni procedura giudiziaria, civile ed in tema di esecuzione e fallimenti presso tutte le istanze e tribunali del Cantone Ticino, segnatamente nella procedura promossa contro la __________ ed in particolare in quella promossa nei confronti di __________, nella sua qualità di avallante, la cui udienza di contradditorio era fissata per il 29 settembre 1994.\nL’escusso non ha sollevato contestazione alcuna in merito alla legittimazione di coloro che hanno sottoscritto la procura autorizzante l’avv. __________, vicedirettore della banca, a rappresentarla. Di conseguenza già in sede di contraddittorio il primo giudice disponeva del documento suffragante la legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare __________, per cui non vi era necessità alcuna di assegnare un termine alla procedente per dimostrare la legittimazione del suo rappresentante. Va qui ricordato che ex art. 97 n. 4 CPC l'indagine giudiziale sulla legittimazione dei rappresentanti di una parte deve aver luogo solo se il giudice ha motivo di dubbio. Nel caso di specie l'avv. __________ vicedirettore del__________, è stato autorizzato a rappresentare __________ da __________ e __________, la cui qualità di organo non è stata messa in discussione dell'escusso. __________ sembra temere che vi possano essere abusi nell'ipotesi che non si presentino, come vorrebbe, i due funzionari di banca che sono organo nella misura in cui hanno diritto di firma a due. L'espressione \"pertanto necessita che in questa sede giunga qualcuno con firma individuale oppure due o più persone aventi firma collettiva\" fa appunto propendere verso una visione di formalismo manifestamente eccessivo e fine a se stesso, inutile oltre che inattuabile nella realtà economica. Detto altrimenti, una persona giuridica è validamente rappresentata quando un organo autorizzi, nelle forme statutarie, una persona fisica alle dipendenze della persona giuridica a rappresentarla in giudizio. L'ipotesi, paventata, di violazione del principio del monopolio degli avvocati, dedotto dall'art. 64 cpv. 1 CPC, non ha ragion d'essere, avuto riguardo al presupposto della delega di rappresentanza a persona alle dipendenze della persona giuridica.\n"}