{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-51_1996-04-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8442&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ed1b1510a480425d97dc6ef3e546c5fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.1996 14.1995.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:44", "Checksum": "72284ec553fd28c2f248cc0e5ee3c80a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.1996 14.1995.51\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n22 aprile 1996/B/fc/fb |\nIn\nnome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 luglio 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. dal __________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________, patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________01 dell’8/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 febbraio 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 200’240.-- oltre interessi dell’8% a far tempo dal 15 giugno 1994.\n2. La tassa di Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 200.-- a titolo di ripetibili.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto 17 febbraio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 10 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________dell’8/11 luglio 1994 dell’UE di Lugano __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 200’000.-- oltre interessi all’8% dal 15 giugno 1994 e Fr. 240.--, indicando quale titolo di credito: “1) Fr. 200’000.-- nom., vaglia cambiario emesso il 4.6.1993 dalla __________, avallato dai signori __________ e __________ i, all’ordine del__________ ____________________ con scadenza al 14.6.1994 e rimasto impagato (+ int. 7% e comm. trimestrale 0.25% = int. 8%). Disdetta del 21.3.1994. Conferma di credito 14.6.1993 - 2) spese di ritorno e incasso.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di nominali Fr. 200’000.-- emesso a Lugano il 14 giugno 1993 dalla __________ all’ordine del__________ __________ con scadenza al 14 giugno 1994, avallato da __________ e __________ e corredato della relativa autorizzazione al riempimento firmata dagli avallanti (doc. H).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la mancanza di legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare validamente __________ beneficiando egli unicamente di firma collettiva, alla quale non sarebbe possibile supplire con una procura interna. __________ ha poi argomentato che il vaglia cambiario in esame è una garanzia accessoria. Considerato che un contratto di base legato ad un effetto cambiario comporta il mantenimento dell’opposizione, secondo l’escusso è indispensabile che vengano rispettate tutte le condizioni contrattuali. Essendo la disdetta doc. F intempestiva, lo sarebbe di conseguenza anche la procedura in oggetto.\nD. Con sentenza 8 febbraio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ammesso la legittimazione attiva dell’avv. __________ a rappresentare __________, argomentando che con lettera 27 settembre 1994 la creditrice ha inviato una dichiarazione attestante che questi, vicedirettore della banca, era validamente autorizzato a rappresentare __________ nella procedura esecutiva promossa contro la __________, tenutasi il 26 settembre 1994, così come nella procedura in oggetto inoltrata contro __________ nell’udienza fissata per il 29 settembre 1994. In prima sede è poi stato rilevato che __________ aveva concesso un credito in conto anticipo fisso alla __________ per l’importo di fr. 600’000.--, garantito tra l’altro dal vaglia cambiario doc. H. Il credito è stato tacitamente rinnovato con lettera 11 gennaio 1994, sottoscritta per accordo dalla mutuataria. Essendo la facilitazione stata disdetta conformente alle Condizioni generali art. 13 per il 5 aprile 1994 (doc. E) è venuta a realizzarsi la condizione sospensiva sotto la quale era stato emesso il vaglia cambiario, che d’altronde la mutuataria aveva espressamente autorizzato a completare dei dati mancanti fino all’importo massimo di Fr. 200’000.-- (doc. H). Secondo la prima giudice il vaglia cambiario in esame adempie i requisiti dell’art. 1096 ss. CO, per cui costituisce valido titolo di rigetto provvisorio ex art. 82 LEF. Gli interessi sono stati riconosciuti al tasso dell’8% con decorrenza dal 15 giugno 1994, data di scadenza del vaglia cambiario.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 10 marzo 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}