da__________ __________ zona | | | contro | | | __________ | tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’1/6 giugno 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25/28 novembre 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è ammessa e, pertanto, l’opposizione interposta al PE n. __________ UE Lugano respinta in via definitiva. 2. La tassa di Fr. 140.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 7 dicembre 1994; esaminati e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1.