{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-46_1995-04-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8441&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e6b76a5a9ca175004c7183ecc72b2917"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 14.1995.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:07", "Checksum": "1a0f1a601859af7d747a16701a519d10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 14.1995.46\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n12 aprile 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 settembre 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. da__________ __________ zona\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’1/6 giugno 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25/28 novembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è ammessa e, pertanto, l’opposizione interposta al PE n. __________ UE Lugano respinta in via definitiva.\n2. La tassa di Fr. 140.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 7 dicembre 1994;\nesaminati e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 7 dicembre 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia.\nConsiderato\nIN FATTO E IN DIRITTO\n- che con sentenza 25/28 novembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal __________;\n- che con atto 7 dicembre 1994 __________ che non è comparso all’udienza di contraddittorio in prima sede, si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:\n“con la presente mi permetto di inoltrare ricorso alla sopracitata sentenza in merito all’esecuzione no. __________.\nI motivi saranno esposti in udienza”.\n- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:\ne) le domande d’appello;\nf) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;\n- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;\n- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;\n- che l’appellazione si riduce al semplice rinvio ai \"motivi che saranno esposti in sede di udienza\", tanto irrituale quanto inconcludente;\n- che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);\n- che in via abbondanziale va rilevato che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è inoltre esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;\n- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);\nper questi motivi,\nrichiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC\nPRONUNCIA\n1. L’appello 7 dicembre 1994 __________, è dichiarato nullo.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}