b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. 2. Come correttamente rilevato in sede pretorile la procedente non ha dimostrato che la decisione doc. G è stata notificata alla debitrice. D’altro canto la produzione, la prima volta in sede di appello, della dichiarazione dell’Ufficio postale 2 febbraio 1995, attestante la distribuzione dell’invio al marito dell’escussa in data 14 giugno 1993, è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e non può quale novum essere considerata. La sentenza pretorile va pertanto confermata. 3. L’appello 7 febbraio 1995 __________ va di conseguenza respinto.