Sono parificate alle sentenze le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva. b) La decisione di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7 , 8, 9, 10, 11 e14 p. 350/351). c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.