1. a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva. b) La decisione di un’autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr.