Con sentenza 27/30 gennaio 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che la crescita in giudicato della decisione doc. G ne presuppone la corretta intimazione alla destinataria. Non avendo la procedente adempito al suo onere probatorio, la documentazione agli atti non è stata ritenuta in prima sede valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81 LEF. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la creditrice che ha contestato la pretesa mancata notifica della decisione doc.