Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 8 giugno 1993 (doc. G) di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS, con la quale l’escussa è stata condannata a pagare Fr. 48’287.95 per contributi non saldati per il periodo 1990/1991. C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto di non aver ricevuto la decisione 8 giugno 1993, per cui non ha potuto opporsi. D. Con sentenza 27/30 gennaio 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che la crescita in giudicato della decisione doc.