L’istanza è respinta. 2. La tassa di fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 480.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 7 febbraio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ del 4/7 novembre 1994 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 48’287.95, indicando quale titolo di credito: “risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, per la fallita __________, come a decisione dell’08.06.1993.”