In caso di ritardo nel pagamento la conduttrice si è impegnata a pagare un interesse di mora del 7%. I creditori pretendono il pagamento del canone di locazione di Fr. 14’333.35 per il.mese di luglio 1994. C. L’escussa non è comparsa all’udienza di contraddittorio. D. Con sentenza 26 gennaio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che il contratto di locazione doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata l’escussa sostenendo che l’inizio del contratto di locazione è stato posticipato al 1. dicembre 1993 con un pregiudizio finanziario di Fr. 80’000.--.