270.-- a titolo di indennità”. Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa, che con atto 6 febbraio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; preso atto che con decreto presidenziale 9/13 febbraio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE __________del 8 agosto/11 novembre 1994 dell’UE di Lugano __________ e __________ hanno escusso la __________ per l’incasso di Fr. 14’333.35 oltre interessi al 7% dal 1.