; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 gennaio 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 14’333.35 più interessi al 7% dall’1.7.1994. 2. La tassa di Fr. 120.-- da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità”.