L'appellazione 6 febbraio 1995 __________, è accolta. 1.1 Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna è precisata nel senso che con “creditori responsabili delle spese” al dispositivo n. 1. § e con “parti istanti” al dispositivo n. 3 non va considerata __________ 2. Non si preleva la tassa di giustizia. 3. Lo __________ rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione a: - Pretura di Locarno-Campagna; - Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria: