{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-31_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8438&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb7ccd773606ed0e014fbf8947eb740b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:12", "Checksum": "e466142288f9669f18a7b8481369cced", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 aprile 1995/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 13 gennaio 1995 da\n|\n|\n____________________ (patrocinato dallo Studio legale __________)\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ titolare della ditta individuale __________\n|\nprocedura congiunta con altre due dipendenti da istanze fallimentari promosse da __________ (5 gennaio 1995) e da __________, (19 gennaio 1995), in cui il Pretore di Locarno-Campagna ha decretato il 26 gennaio 1995, per quanto qui di rilievo:\n“1. E’ dichiarato il fallimento di __________, titolare della ditta individuale __________, con effetto 26 gennaio 1995 alle ore 15.00.\n§. I creditori sono avvertiti che sono responsabili delle spese fino alla prima adunanza dei creditori (art. 169 e 235 LEF).\n3. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipare dalle parti istanti, sono a carico del fallito”;\nsentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 febbraio 1995 da __________ che ne postula la riforma limitatamente al carico delle spese nella forma della loro anticipazione, ritenuto che il fallimento non può essere decretato sulla base di un’istanza che non è stata oggetto di contraddittorio;\nesaminati atti e documenti;\nposti i seguenti\npunti di giudizio: 1. se deve essere accolta l'appellazione 6 febbraio 1995 di __________;\n2. tassa di giustizia e ripetibili.\nConsiderato\nin fatto e in diritto: che tre creditori (tra cui l’appellante) hanno chiesto il fallimento, poi concesso il 26 gennaio 1995 prima ancora che avesse luogo l’udienza di contraddittorio fissata per __________ per il 6 febbraio 1995;\nche con l’appello in esame __________ non censura il fatto che sia stato dichiarato il fallimento ma solo che, non essendosi potuta esprimere in sede di contraddittorio, non ha potuto determinarsi come sarebbe stato suo diritto, ad esempio ritirando l’istanza per evitare di dover anticipare le spese ex art. 169 LEF;\nche il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 387 cpv.1 CPC oltre che dall'art. 4 Cost., va tutelato anche nella procedura sommaria di fallimento;\nche __________ è legittimata all’appello, il gravamen realizzandosi nel dover anticipare, unitamente ad altri due creditori, le spese ex art. 169 LEF fino alla prima adunanza dei creditori (art. 235 LEF);\nche il diritto di essere sentito è stato nel caso di specie disatteso nei confronti di __________;\nche il pronunciato fallimentare, dipendente da altre due procedure per le quali non vi è disputa su vizi procedurali di qualsivoglia natura, resta pienamente operante, salvo sulla corresponsabilità di __________ per l’anticipazione delle spese che non può essere a carico di chi non si è potuto esprimere in sede di contraddittorio;\nche per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) mentre l’errore pretorile determina il carico allo Stato dell’indennità a favore di __________;\nrichiamati gli art. 168, 169 e 174 LEF,\npronuncia: 1. L'appellazione 6 febbraio 1995 __________, è accolta.\n1.1 Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna è precisata nel senso che con “creditori responsabili delle spese” al dispositivo n. 1. § e con “parti istanti” al dispositivo n. 3 non va considerata __________\n2. Non si preleva la tassa di giustizia.\n3. Lo __________ rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità.\n4. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione a:\n- Pretura di Locarno-Campagna;\n- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}