La tassa di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 27 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con decreto presidenziale 2/6 febbraio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE __________ del 9 novembre 1994 dell’UE di Lugano __________ e __________ a hanno escusso la __________ per l’incasso di Fr.