- che nel caso di specie, con encomiabile celerità il primo giudice ha notificato tempestivamente e validamente l'ordinanza 7 dicembre 1994 a mezzo fax e che siffatta ordinanza è giunta all'escusso; - che come correttamente ritenuto dal primo giudice il vaglia cambiario in esame costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti dell’escusso; - che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello è proceduralmente irrita, ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni; - che l’appello va pertanto respinto;