che in via abbondanziale la domanda di rinvio era inoltre da respingere, avendo l'escusso omesso di provare tanto l'impegno addotto quanto la sua improrogabilità, essendosi limitato a puro parlato senza alcun supporto probatorio; - che in via abbondanziale va poi osservato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza, quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione; - che nel caso di specie, con encomiabile celerità il primo giudice ha notificato tempestivamente e validamente l'ordinanza 7 dicembre 1994 a mezzo fax e che siffatta ordinanza è giunta all'escusso;