che il Pretore si è correttamente determinato non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che l’ing. __________, sapendo già dall’ordinanza 29 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio mercoledì 7 dicembre 1994, non si è premunito, nonostante abbia avuto oltre due mesi di tempo, di far capo ad un rappresentante per il caso di un suo impedimento; - che in via abbondanziale la domanda di rinvio era inoltre da respingere, avendo l'escusso omesso di provare tanto l'impegno addotto quanto la sua improrogabilità, essendosi limitato a puro parlato senza alcun supporto probatorio;