. - che contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso postulando la reiezione dell’istanza ed il rinvio dell’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio, previa citazione delle parti per un nuovo contraddittorio, non avendo potuto in sede pretorile sollevare l’eccezione di prescrizione; - che l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che: a) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv.