136’230.-- oltre interessi al 6% dal 15 dicembre 1993, Fr. 260.-- di spese di protesto e Fr. 168.-- di spese esecutive. 2. Le spese, con una tassa di giudizio di Fr. 350.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà a controparte Fr. 1’000.-- di ripetibili”; visto l’appello 28 dicembre 1994 dell’ing. __________ con cui ha ha postulato: “1. L’istanza è respinta. Di conseguenza è mantenuta l’opposizione interposta dall’ing. __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno. Gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio previa citazione delle parti. 2. Protestate spese, tasse e ripetibili di I. e II.