preso atto dell’ordinanza pretorile 7 dicembre 1994 con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per oggi 7 dicembre 1994, alle ore 15.30” confermata; rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è stata motivata in sostanza per la tardività della richiesta e per il fatto che l’escussso non ha addotto particolari gravi motivi giustificanti il rinvio dell’udienza da lungo tempo fissata; preso atto della sentenza 19 dicembre 1995 del Pretore di Locarno-Città che ha così deciso: “1. L’istanza è parzialmente accolta. § Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 136’230.--