{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-2_1995-07-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8429&nX40_KEY=4711560&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e55886d2490e71b95f661162c3c182ef"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.1995 14.1995.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:55:55", "Checksum": "ffb21688e8ca1f3982b1379999cd5078", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.1995 14.1995.2\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n.\n- che contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso postulando la reiezione dell’istanza ed il rinvio dell’incarto al primo giudice per un nuovo giudizio, previa citazione delle parti per un nuovo contraddittorio, non avendo potuto in sede pretorile sollevare l’eccezione di prescrizione;\n- che l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che:\na) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1);\nb) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2);\nc) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);\n- che il Pretore si è correttamente determinato non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che l’ing. __________, sapendo già dall’ordinanza 29 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio mercoledì 7 dicembre 1994, non si è premunito, nonostante abbia avuto oltre due mesi di tempo, di far capo ad un rappresentante per il caso di un suo impedimento;\n- che in via abbondanziale la domanda di rinvio era inoltre da respingere, avendo l'escusso omesso di provare tanto l'impegno addotto quanto la sua improrogabilità, essendosi limitato a puro parlato senza alcun supporto probatorio;\n- che in via abbondanziale va poi osservato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza, quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione;\n- che nel caso di specie, con encomiabile celerità il primo giudice ha notificato tempestivamente e validamente l'ordinanza 7 dicembre 1994 a mezzo fax e che siffatta ordinanza è giunta all'escusso;\n- che come correttamente ritenuto dal primo giudice il vaglia cambiario in esame costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti dell’escusso;\n- che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello è proceduralmente irrita, ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;\n- che l’appello va pertanto respinto;\n- che tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);\nrichiamati gli art. 95, 136 e 321 cpv. 1 lett. b CPC, 82 LEF nonchè i disposti citati\npronuncia\n1. L’appello 28 dicembre 1994 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’ing. __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}