I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93); - che la tassa di giustizia è a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, per carenza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF); per i quali motivi, visti i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC, pronuncia 1. L’appello 18 gennaio 1995 __________, è dichiarato nullo. 2. La tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria: