{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-27_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8436&nX40_KEY=4711560&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "08415c9b2449a2caf74ff4d1ff521657"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:00", "Checksum": "679fb5c9665f55592a0cfcf3283c1573", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 ottobre 1994 da\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 29 agosto/1. settembre 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16/17 gennaio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente con atto 18 gennaio 1995;\nesaminati atti e documenti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto\n- che con sentenza 16/17 gennaio 1995 la Pretore ha integralmente respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla __________\n- che con atto 18 gennaio 1995 la __________ si è aggravata contro il pronunciato pretorile nei seguenti termini:\n“in riferimento all’udienza avuta il 16 gennaio c.m., concernente l’incarto N. __________, facciamo domanda di ricorso per l’istanza respinta.\nRimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori ragguagli in merito e presentiamo i nostri più distinti saluti.”\n- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:\ne) le domande d’appello;\nf) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;\n- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;\n- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;\n- che l’appellazione si riduce all’apodittica formulazione di un’opposizione totale alla sentenza pretorile16/17 gennaio 1995 tanto irrituale quanto inconcludente.;\n- che ne consegue, per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);\n- che la tassa di giustizia è a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, per carenza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);\nper i quali motivi,\nvisti i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC,\npronuncia\n1. L’appello 18 gennaio 1995 __________, è dichiarato nullo.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}