Detto altrimenti, si pone la questione a sapere se i creditori che hanno accettato il primo concordato - sulla base di un dividendo concordatario prospettato e da garantire al 17% - sarebbero ugualmente disposti al consenso anche se non vi fosse garanzia di dividendo alcuno perché il concordato, cui il debitore tende, è quello con abbandono dell'attivo, con tutta l'alea immanente a siffatta specie. Difficile propendere in senso affermativo, tanto più che manca anche qualsivoglia valida garanzia per il soddisfacimento dei creditori privilegiati, per la parte di privilegio su cui non vi è stata rinuncia. La vexata quaestio può rimanere indecisa: