Per l'ossequio del presupposto della rilevanza del novum va esaminato se, al momento della presentazione della seconda domanda di moratoria, fosse stato ipotizzabile ritenere che la doppia maggioranza richiesta per ottenere l'omologazione del concordato sarebbe stata conseguita. Detto altrimenti, si pone la questione a sapere se i creditori che hanno accettato il primo concordato - sulla base di un dividendo concordatario prospettato e da garantire al 17% - sarebbero ugualmente disposti al consenso anche se non vi fosse garanzia di dividendo alcuno perché il concordato, cui il debitore tende, è quello con abbandono dell'attivo, con tutta l'alea immanente a siffatta specie.