Nel caso di specie può darsi una seconda moratoria solo ove siano dimostrate in termini di verosimiglianza accresciuta nuove circostanza di fatto, rilevanti e di immediato riscontro. a) Le trattative in vista della cessione della ditta, anche se in minima parte nuove, restano comunque ancora in quella fase nebulosa in cui si dibattono da oltre un anno e sono pertanto inidonee a costituire fatto rilevante, a prescindere dalla carenza dell'ulteriore requisito cumulativo dell'immediato riscontro. b) La rinuncia di creditori privilegiati a parte dei loro crediti è fatto nuovo.