in casi siffatti, è di tutta evidenza che i creditori sono meglio tutelati dalla procedura di liquidazione fallimentare, avuto riguardo al suo minor costo (CEF 22 febbraio 1995 in re J. S. cons.8. In linea di principio è inidonea ogni ipotesi di dividendo inferiore al 10% poiché verosimilmente lesiva delle legittime aspettative dei creditori, ai quali non si può imporre un sacrificio finanziario esagerato per raffronto ai vantaggi che derivano al debitore). Al debitore resta comunque sempre riservata la facoltà, verificandosene i presupposti, di richiedere il concordato fallimentare;