cpv.2 n.2 LEF di soggetto di diritto di solvibilità certa, mentre in precedenza il prospettato dividendo concordatario si riduceva a vaga promessa. La prestazione di una garanzia sufficiente per assicurare un dividendo al massimo dell'1% è irrilevante poiché inidonea, atteso che la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori (Cometta, op. cit., n. 2.1. d): a) nel concordato ordinario non va concessa la moratoria se si ipotizza un dividendo concordatario del 2%: in casi siffatti, è di tutta evidenza che i creditori sono meglio tutelati dalla procedura di liquidazione fallimentare, avuto riguardo al suo minor costo (CEF 22 febbraio 1995 in re J. S. cons.8.