, p.199 n.61 e p.200 n.64): una seconda domanda può quindi essere formulata, a condizione che si fondi su nuove circostanze di fatto, rilevanti e di immediato riscontro (cfr. Cometta, op. cit. n. 2.4. a) e rif. ivi). Ad esempio, se la prima domanda di moratoria è stata respinta per mancanza di dati contabili aggiornati, si potrà chiedere di nuovo la moratoria purché si producano contestualmente gli elementi che prima non vi erano. Idem se si presenta una garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF di soggetto di diritto di solvibilità certa, mentre in precedenza il prospettato dividendo concordatario si riduceva a vaga promessa.